Accreditamento delle strutture sanitarie

Percorso per l'autorizzazione

Autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie
  • Il rappresentante legale della struttura pubblica o privata, o il professionista titolare dello studio professionale, presentano domanda al Comune, utilizzando i moduli allegati alla deliberazione regionale n. 327/2004, salvo i titolari di studi odontoiatrici che utilizzano il modello 2 bis.1 contenuto nella DGR n. 1099/2004. 
  • Il Comune, attraverso il Dipartimento di sanità pubblica dell’Unità sanitaria locale competente per territorio, accerta il possesso o meno dei requisiti previsti e, sulla base del parere espresso, emette il provvedimento di autorizzazione. 
    Il Dipartimento di sanità pubblica effettua le verifiche circa il possesso dei requisiti utilizzando un’apposita Commissione di esperti. 
  • Nell’ipotesi in cui si accerti la mancanza di uno o più requisiti, il Comune notifica gli eventuali adempimenti da eseguire, assegnando un termine per l’esecuzione degli stessi.
    Alla scadenza del termine, il Comune, previa verifica dell’avvenuto superamento delle carenze riscontrate, provvede al rilascio dell’autorizzazione o, qualora riscontri il mancato adeguamento, ne notifica il diniego all’interessato.

La LR n. 4/2008 ha ridisciplinato la materia riguardante l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie abrogando i relativi articoli della LR n. 34/1998. Tra le norme abrogate vi è anche quella di cui all’art. 5, relativa alla necessità di autocertificare ogni 4 anni la permanenza dei requisiti valutati in sede di autorizzazione. Di conseguenza, l’autorizzazione è da ritenersi valida a tempo indeterminato.

 

Funzioni di vigilanza

L’art. 20 della LR n. 4/2008 stabilisce che le funzioni di vigilanza sulIe strutture sanitarie va esercitata dai Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende USL regionali competenti per territorio.  

Nell’ipotesi in cui, in sede di vigilanza, si accerti la perdita di uno o più dei requisiti, il Comune notifica all’interessato gli eventuali adempimenti da eseguire e assegna un tempo massimo di esecuzione degli stessi; in caso di inadempienza, il Comune provvede all’adozione dei provvedimenti sanzionatori stabiliti dalla normativa vigente.
Nell’ipotesi in cui, in qualunque momento, si accerti l’esistenza di gravi carenze dalle quali possa derivare un pregiudizio per la sicurezza degli assistiti, il Comune provvede all’adozione di un provvedimento di sospensione immediata, anche parziale, delle attività.

Il Comune e la Regione possono, a loro volta, disporre controlli e verifiche sulle strutture sanitarie, avvalendosi del Dipartimento di sanità pubblica competente per territorio.

 

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ultima modifica 2024-04-21T15:09:38+01:00
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