Formazione e sviluppo delle competenze

ABC sull'ECM

Domande e risposte dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, dicembre 2018

A dicembre 2018 è stato pubblicato il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

In questa pagina, i contenuti del Manuale sono stati suddivisi in capitoli e riorganizzati in domande e risposte, per rendere più agevole la consultazione del documento. Tutta la normativa è raccolta in una sezione dedicata. I contenuti sono scaricabili anche in formato .pdf nella pubblicazione sotto riportata:

La versione integrale del Manuale, con tutti gli allegati, è scaricabile dal sito dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali AgeNaS.

Per poter visualizzare e intervenire sulla propria posizione ECM i professionisti sanitari devono necessariamente registrarsi a Co.Ge.A.P.S. - Consorzio gestione anagrafica professioni sanitarie al link http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public

Per approfondire

Matteo Cestari "Implementazione pratica del nuovo Manuale del professionista sanitario alla luce della Legge n. 3/2018, con particolare riferimento alla formazione individuale". AgeNaS - Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali, Roma, 11-12 dicembre 2018

Obbligo formativo ECM: destinatari

Chi è destinatario dell'obbligo ECM? Quando inizia l'obbligo per il professionista?

Tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie (pdf130.46 KB) riconosciute dalla normativa vigente sono destinatari dell’obbligo ECM.

Come da Legge n. 3/2018, gli Ordini delle professioni sanitarie sono:

  • medici-chirurghi e odontoiatri
  • farmacisti
  • veterinari
  • psicologi
  • biologi
  • chimici
  • fisici
  • professioni infermieristiche
  • professione di ostetrica
  • tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Per i professionisti che prima della Legge 3/2018 non avevano l’obbligo di acquisire crediti ECM (es. chimici e fisici), la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 27 settembre 2018 prevede che i professionisti iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie siano comunque soggetti all'obbligo formativo, che per il triennio 2017-2019 si riduce ad un terzo, cioè devono acquisire 50 crediti entro il 31 dicembre 2019.

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del DLgs 502/1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine. Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per gli anni residui del triennio formativo in corso. A tal fine, il debito formativo viene calcolato dividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

Qual è l’obbligo formativo per i medici competenti?

Per i medici che svolgono l’attività di medico competente di cui al DLgs 81/2008, la certificazione per l’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM viene rilasciata dall’Ordine di iscrizione del professionista al termine del triennio formativo e prevede due requisiti:

  • soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM triennale, secondo le regole per la certificazione ECM in vigore nel triennio di riferimento
  • acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70% dell’obbligo formativo del triennio nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”

Nell'anagrafe del CoGeAPS, le funzioni relative all'attività dei medici competenti (oltre alla certificazione standard di soddisfacimento dell’obbligo formativo, valida per tutti i medici) si attivano solo se il professionista indica di svolgere la propria attività prevalentemente in qualità di medico competente.

Un medico che non abbia soddisfatto nel triennio i requisiti necessari ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell’attività di medico competente, ha la possibilità di recuperare i crediti mancanti nell'anno successivo (DM 4 marzo 2009). Se il professionista non raggiunge il debito formativo previsto, viene cancellato dall'elenco nazionale.

torna su

Crediti: quanti e come acquisirli

Quanti crediti si devono acquisire?

L’obbligo formativo è triennale e viene stabilito con deliberazione della Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC). Per il triennio 2017-2019 è stato definito un debito formativo di 150 crediti, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Come si acquisiscono i crediti formativi?

I crediti formativi possono essere acquisiti attraverso:

  • partecipazione ad eventi formativi organizzati dai provider accreditati
  • attività di docenza in eventi formativi accreditati ECM
  • attività di tutoraggio per eventi formativi accreditati ECM
  • attività di formazione individuale

Non possono essere maturati più di 50 crediti per la partecipazione a un singolo evento formativo.

Come si acquisiscono i crediti in caso di docenza in eventi accreditati ECM?

Per l’attività di docenza in eventi accreditati ECM è previsto 1 credito ogni mezz’ora di docenza.

Il professionista sanitario può partecipare a un evento in qualità sia di docente/relatore sia di tutor; in questo caso i crediti per i due ruoli vengono sommati, secondo i rispettivi criteri (pdf156.73 KB) previsti per il ruolo ricoperto, e vengono comunicati a CoGeAPS con il ruolo di “docente”, rispettando comunque il limite massimo di assegnazione di 50 crediti per singolo evento formativo.

Nel caso in cui un docente nello stesso anno solare partecipi a più edizioni dello stesso evento con il ruolo di docente (docente/tutor/relatore) o nel ruolo di discente, ai fini della certificazione può acquisire i crediti per entrambi i ruoli per una sola volta per ciascun ruolo, anche se nell’anagrafe del CoGeAPS risultano registrate tutte le occorrenze.

I docenti possono collaborare alla stesura della prova di verifica dell’apprendimento o di una parte di essa, ove prevista, sotto il coordinamento del Responsabile scientifico dell’evento; in questo caso il docente non può partecipare all’evento con il ruolo di discente. Se invece il docente non ha partecipato alla stesura della prova di verifica dell’apprendimento, può partecipare all’evento come discente o come moderatore, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste per i discenti. Nel caso in cui la prova di verifica dell’apprendimento sia in forma di questionario e il docente abbia collaborato alla stesura del questionario in misura non superiore al 25% dell’intera prova, il docente può partecipare all’evento come discente; tuttavia nella valutazione dell’apprendimento devono essere escluse dal conteggio delle risposte corrette tutte le risposte date alle domande che sono state predisposte dal docente stesso.

Che cosa si intende per attività di formazione individuale? 

Le attività di formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:

  • attività di ricerca scientifica:
    • pubblicazioni scientifiche
    • sperimentazioni cliniche
  • tutoraggio individuale
  • attività di formazione individuale all'estero
  • attività di autoformazione

Per il triennio 2017-2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione.

Per il riconoscimento e l’inserimento dei crediti per le attività di formazione individuale, il professionista sanitario deve inoltrare la richiesta utilizzando il modulo specifico per ciascuna tipologia e presentando la documentazione attestante l’attività svolta. La richiesta va trasmessa – previa iscrizione – tramite il portale del CoGeAPS, salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza. La competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali.

Che cosa si intende per attività di ricerca scientifica e come funziona l’assegnazione di crediti?

Ai fini del riconoscimento dei crediti ECM sono ammesse due tipologie di attività di ricerca scientifica.

Pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

  • 3 crediti, se primo nome e/o ultimo nome
  • 1 credito, se altro nome

Sperimentazioni cliniche

I professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito.

A conclusione dell’attività di sperimentazione clinica, ove non erogata da provider ECM, e previa dichiarazione da cui si evinca l’approvazione da parte del Comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori, è previsto il riconoscimento dei seguenti crediti:

  • 2 crediti per sperimentazioni di durata fino a sei mesi
  • 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi
  • 8 crediti per sperimentazioni di durata oltre i dodici mesi

Per il triennio 2017-2019 i crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale (fra cui rientrano le attività di ricerca scientifica) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale, tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze.

Per il riconoscimento e inserimento dei crediti per attività di ricerca scientifica, il professionista sanitario deve inoltrare la richiesta utilizzando il modulo specifico e presentando la documentazione attestante l’attività svolta. La richiesta va trasmessa – previa iscrizione – tramite il portale del CoGeAPS, salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza. La competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali.

Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista sanitario deve presentare anche una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti l’indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo Scopus e Web of Science/Web of Knowledge della singola pubblicazione.

Come funziona l’assegnazione di crediti per attività di tutoraggio individuale?

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Limitatamente ai corsi di formazione specifica in medicina generale, lo stesso criterio di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività viene applicato per il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche. 

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento - anche a titolo gratuito - relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.

Per il triennio 2017-2019 i crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale (fra cui rientrano le attività di tutoraggio individuale) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze.

Per il riconoscimento e inserimento dei crediti per attività di tutoraggio, il professionista sanitario deve inoltrare la richiesta utilizzando il modulo specifico e presentando la documentazione attestante l’attività svolta. La richiesta va trasmessa – previa iscrizione – tramite il portale del CoGeAPS, salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza. La competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali.

Che cosa si intende per attività di formazione individuale all'estero e come funziona l'assegnazione di crediti?

Le attività formative svolte all’estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento diretto e personale delle esperienze straniere, che stimoli un’effettiva e adeguata comparazione interculturale.

Formazione individuale svolta all’estero presso enti inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) 

Per ogni attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero presso enti inseriti - da parte della Commissione nazionale per la formazione continua - nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) viene riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per evento. La lista è attualmente in fase di costruzione, non è pertanto ancora disponibile.

La specifica Sezione V della CNFC valuta le istanze secondo le seguenti modalità:

  • nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM
  • nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate informazioni sul numero dei crediti né sul numero delle ore di formazione, non è possibile attribuire crediti formativi

Le attività di formazione a distanza individuale erogate da soggetti inseriti nella lista degli Enti Esteri di Formazione sono riconosciute solo se non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste dal Manuale. Il riconoscimento è subordinato al parere positivo della Commissione nazionale per la formazione continua che si avvale, al riguardo, della Sezione V.

Formazione individuale svolta all’estero presso enti non inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF)

Le attività di formazione individuale svolte all’estero, nell’ambito di un programma di formazione professionale continua straniero presso enti non inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF), in uno dei paesi stranieri indicati nella Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:

  • nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all'estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti, fino, in ogni caso, a un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento
  • nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di 1 credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, a un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento
  • nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore
  • nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano riportate informazioni né sul numero dei crediti né sul numero delle ore di formazione, non è possibile attribuire crediti formativi

Le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF non vengono considerate come formazione individuale all’estero e quindi non danno diritto al riconoscimento di crediti formativi.

Per il triennio 2017-2019 i crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale (fra cui rientrano le attività di formazione individuale all’estero) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze.

Per il riconoscimento e inserimento dei crediti per attività di formazione individuale all'estero, il professionista sanitario deve inoltrare la richiesta utilizzando il modulo specifico e presentando la documentazione attestante l’attività svolta. La richiesta va trasmessa – previa iscrizione – tramite il portale del CoGeAPS, salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza. La competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali.

Che cosa si intende per attività di autoformazione e come funziona l’assegnazione di crediti?

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. Rimane ferma la facoltà di Federazioni e Ordini di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Per il triennio 2017-2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Per il riconoscimento e inserimento dei crediti per attività di autoformazione, il professionista sanitario deve inoltrare la richiesta utilizzando il modulo specifico e presentando la documentazione attestante l’attività svolta. La richiesta va trasmessa – previa iscrizione – tramite il portale del CoGeAPS, salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza. La competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali.

Come avviene il riconoscimento e la registrazione dei crediti per attività di formazione individuale?

Per il riconoscimento e inserimento dei crediti per attività di formazione individuale, il professionista sanitario deve inoltrare la richiesta utilizzando i modulo specifici e presentando la documentazione attestante l’attività svolta.

La richiesta va trasmessa – previa iscrizione – tramite il portale del CoGeAPS, salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza. La competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali.

torna su

Crediti: vincoli, riduzioni, esoneri, esenzioni

Quali vincoli ci sono nell’acquisizione dei crediti per il triennio 2017-2019?

Almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale - eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni – deve essere acquisito in qualità di discente in eventi erogati da provider.

Il restante 60% dei crediti può essere maturato anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero con attività di formazione individuale.

Al massimo 1/3 del proprio obbligo formativo triennale - eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni – può essere assolto mediante reclutamento. Si considera reclutato il professionista sanitario che viene specificamente individuato da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario e, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di queste imprese. Prima dell’inizio dell’evento, il professionista sanitario ha l’obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento.

Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione a un singolo evento formativo.

Come vengono calcolate le riduzioni per il triennio 2017-2019?

La riduzione dell’obbligo formativo stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua viene applicata secondo le seguenti modalità:

  1. 30 crediti in meno per i professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150
  2. 15 crediti in meno per i professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120
  3. 15 crediti in meno per i professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio Dossier formativo individuale
  4. 10 crediti in meno per i professionisti sanitari che costruiranno un Dossier individuale ovvero saranno parte di un Dossier formativo di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo o nel secondo anno del triennio

Le riduzioni di cui ai punti a) o b) sono cumulabili con quelle dei punti c) e d).

In quali situazioni si può ottenere un esonero? Come viene calcolato? Come si richiede?

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale durante la frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari (l’esonero non attribuisce crediti). Il professionista può farne richiesta utilizzando lo specifico modulo (Allegato IX), da trasmettere - previa iscrizione - attraverso il portale del CoGeAPS.

La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di 1/3 per ciascun anno di frequenza ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:

  • laurea triennale
    laurea specialistica
    laurea magistrale
    corsi di specializzazione
    dottorato di ricerca
    master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni
    corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli
  • corso di specializzazione in psicoterapia per medici e psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509. Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della Legge 15 maggio 1997, n. 127
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del DLgs 502/1992 e successiva rivalidazione degli stessi
  • corso per direttori generali (ai sensi del DLgs 171/2016)
  • corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del Decreto del Ministero della sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.
  • corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti"

Eventuali altri corsi universitari - sempre nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno - danno luogo a una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

In casi non indicati nell’elenco, la misura dell’esonero è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero.

In nessun caso l’esonero può eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggiore frequenza; il professionista sanitario può tuttavia scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero a condizione che in quell’anno la frequenza sia stata di almeno 3 mesi.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero vengono comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Gli Ordini sono competenti alla valutazione delle istanze di esonero dei propri iscritti previste dal Manuale.

Su richiesta presentata dal professionista sanitario con specifico modulo (Allegato XI), la Commissione nazionale per la formazione continua valuta le istanze di esonero non espressamente normate dal Manuale, applicando le misure medesime di calcolo di cui sopra.    

In quali situazioni si può ottenere l’esenzione? Come viene calcolata? Come si richiede?

L’esenzione è una riduzione dell’obbligo formativo in determinati casi di sospensione dell'attività professionale, incompatibili con una regolare fruizione dell'offerta formativa. È un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve farne richiesta utilizzando lo specifico modulo (Allegato X) e trasmetterlo - previa iscrizione - tramite il portale del CoGeAPS.

È possibile chiedere l’esenzione dall'obbligo formativo triennale nei seguenti casi, attestati o autocertificati:

  • congedo maternità e paternità (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)
  • congedo parentale e congedo per malattia del figlio (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)
  • congedo per adozione e affidamento preadottivo (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)
  • aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)
  • congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)
  • aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
  • permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
  • assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
  • richiamo alle armi come previsto dal DLgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
  • partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
  • aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art. 3 bis, comma 11, DLgs 502/1992 e successive modifiche e integrazioni)
  • aspettativa per cariche pubbliche elettive (DLgs 29/1993 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 Legge 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis, comma 2 bis, DLgs 502/1992 e successive modifiche e integrazioni)
  • aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco/aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
  • professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero
  • congedo straordinario per assistenza familiari disabili (Legge 104/1992)
  • professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può in alcun caso eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico CoGeAPS, l’esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell’attività professionale di cui all'istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l’attività professionale nel mese x dell’anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

Gli Ordini sono competenti alla valutazione delle istanze di esenzione dei propri iscritti previste dal Manuale.

Su richiesta presentata dal professionista sanitario con specifico modulo (Allegato XI), la Commissione nazionale per la formazione continua valuta le istanze di esenzione non espressamente previste dal Manuale

Come e da chi vengono valutate le istanze di esonero ed esenzione?

Gli Ordini sono competenti alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione dei propri iscritti previste dal Manuale. Le istanze devono essere presentate dai professionisti sanitari secondo i modelli riportati rispettivamente nell'Allegato IX (richiesta di esonero) e nell'Allegato X (richiesta di esenzione ) e devono essere trasmesse - previa iscrizione - tramite il portale del CoGeAPS.

La Commissione nazionale per la formazione continua è competente, per tutti i professionisti sanitari, alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione non espressamente normate dal Manuale. Le istanze devono essere presentate dai professionisti sanitari utilizzando il modello in Allegato XI.  

torna su

Informazioni sul proprio debito formativo e certificazione dei crediti

Come può il professionista conoscere il proprio debito formativo e la propria situazione?

In qualsiasi momento il professionista sanitario può conoscere i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo, tramite l’accesso – previa iscrizione - all'anagrafe nazionale del CoGeAPS.

Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del CoGeAPS. Avvalendosi delle anagrafi gestite dal CoGeAPS, l’Ordine di appartenenza del professionista, ente competente per il rilascio dell’attestazione, predispone un attestato come da modello in Allegato II.

Chi certifica i crediti? Come fa il professionista a sapere se è certificabile?

Al termine del triennio formativo di riferimento, il professionista sanitario può richiedere al proprio Ordine di appartenenza l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio. Avvalendosi delle anagrafi gestite dal CoGeAPS, l’Ordine di appartenenza del professionista, ente competente per il rilascio della certificazione, predispone un certificato come da modelli in Allegato III A o Allegato III B per i medici competenti.

torna su

Recupero di crediti non acquisiti, mancata o inesatta trascrizione di crediti

Si possono recuperare crediti non acquisiti?

Nella Delibera del 27 settembre 2018 la Commissione nazionale per la formazione continua ha stabilito la possibilità per i professionisti sanitari di recuperare crediti non acquisiti. In particolare, i professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017-2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Il recupero dei crediti per il triennio 2014-2016 è una facoltà del professionista sanitario. Tramite l’accesso al portale del CoGeAPS, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati il professionista può procedere autonomamente allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti.

I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019 e indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il triennio 2014-2016 vengono spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione registrata nella banca dati del CoGeAPS, e agli stessi verranno applicate le norme del triennio 2014-2016. Lo spostamento dei crediti da un triennio a quello precedente è irreversibile e tali crediti non possono più essere considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017-2019.

Come può il professionista (discente o docente) tutelarsi nel caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto dell'evento da parte del provider?

Nel caso in cui il professionista sanitario che ha partecipato all'evento come discente o docente e ha diritto al riconoscimento dei crediti previsti per l’attività formativa frequentata, non sia stato inserito o sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta nel rapporto dell’evento trasmesso a CoGeAPS, lo stesso deve rivolgersi al provider per verificare lo stato dell’invio del rapporto.

Qualora il provider non ottemperi all’invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, ferma restando la responsabilità amministrativa del provider, il professionista può rivolgersi al CoGeAPS trasmettendo le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider e richiedendo l’inserimento manuale dei propri crediti via mail all’indirizzo ecm@cogeaps.it. CoGeAPS informa contestualmente l’Ente accreditante il quale, eseguite le verifiche di competenza sullo stato di attività del provider, autorizza o meno il CoGeAPS all’inserimento manuale.

Per presentare l’istanza di registrazione manuale dei crediti devono sussistere le seguenti condizioni:

  • l’evento deve risultare inserito nel portale ECM dell’Ente accreditante
  • il professionista sanitario (discente o docente) deve presentare le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider
  • il professionista sanitario (discente o docente) deve rilasciare un'autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 nella quale specifica:
    • nome e numero identificativo del provider
    • titolo e numero identificativo dell’evento, ed eventuale numero di edizione
    • luogo e data in cui si è svolto il corso di formazione
    • di avere partecipato all’evento – e, nel caso del discente, di avere superato il test di valutazione ove previsto – e di avere diritto al riconoscimento dei relativi crediti, specificando: Ente accreditante, obiettivo formativo, eventuale reclutamento, ruolo (docente/relatore/tutor, partecipante), data acquisizione crediti cioè la data di fine evento oppure la data di svolgimento della prova di apprendimento, se diversa dalla data di fine evento
  • il professionista sanitario (discente o docente) deve produrre l’attestato di partecipazione al corso di cui richiede l’inserimento dei crediti, in originale o in copia conforme

torna su

Dossier formativo

 Cos’è il Dossier formativo?

Il Dossier formativo costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo, alla luce del proprio profilo professionale e della propria posizione, sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza.

La Commissione nazionale per la formazione continua stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del Dossier formativo (Delibera della CNFC del 4 novembre 2016, modificata e integrata con Delibera del 14 dicembre 2017), che è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider.

Il Dossier formativo può essere:

  • individuale: viene costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del CoGeAPS, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale. I singoli professionisti possono procedere ad attivare il Dossier formativo individuale tenendo a riferimento anche l’offerta formativa aziendale
  • di gruppo: è l’espressione della coerenza dell’offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende e dagli Ordini, e le rispettive Federazioni nazionali

Le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna non hanno ancora attivato il Dossier formativo di gruppo presso CoGeAPS.

Come si attiva il Dossier formativo individuale?

Il Dossier formativo individuale viene costruito in autonomia dal singolo professionista, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale. Il professionista sanitario può attivare il Dossier formativo individuale facendo riferimento anche all'offerta formativa aziendale.

Per l’attivazione, il professionista deve accedere alla propria scheda sul portale del CoGeAPS e selezionare Dossier formativo individuale.

La compilazione del Dossier formativo individuale è facoltativa; la sua compilazione, tuttavia, dà diritto a un bonus di crediti nel debito formativo del triennio corrente e a una riduzione di 20 crediti nel debito formativo del triennio formativo successivo.

Quali sono i requisiti per la compilazione del Dossier formativo individuale?

Il Dossier formativo individuale deve rispettare alcuni requisiti:

  • viene costruito in autonomia dal singolo professionista, accedendo alla propria scheda sul portale del CoGeAPS
  • deve essere coerente con la professione esercitata dal professionista sanitario che lo attiva
  • deve essere costruito programmando la formazione in base agli obiettivi contenuti nelle tre aree (pdf165.42 KB) di riferimento previste:
    • obiettivi formativi tecnico-professionali
    • obiettivi formativi di processo
    • obiettivi formativi di sistema
  • relativamente alle aree nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di riferimento, deve esserci coerenza pari ad almeno il 70% fra il Dossier formativo programmato e quello effettivamente realizzato

Si rammenta che le percentuali di realizzazione di più Dossier da parte dello stesso professionista non sono cumulabili; per ottenere il bonus nel credito formativo è quindi necessario il raggiungimento di tale requisito di coerenza in almeno un Dossier formativo.

Come si attiva il Dossier formativo di gruppo?

Per l’attivazione, il professionista deve accedere alla propria scheda sul portale del CoGeAPS e selezionare Dossier formativo di gruppo; questa deve tuttavia essere preliminarmente attivata tramite la richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione nazionale per la formazione continua da parte dei soggetti abilitati (di cui alla Delibera della CNFC del 4 novembre 2016, modificata e integrata dalla successiva Delibera del 14 dicembre 2017, all’art. 3, lettera B).

La compilazione del Dossier formativo di gruppo sul portale del CoGeAPS è facoltativa.

Le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna non hanno ancora attivato il Dossier formativo di gruppo presso CoGeAPS, in attesa di definire con CoGeAPS una modalità automatica per trasferire nella banca dati i Dossier di gruppo attualmente presenti nelle Aziende.

Quali vantaggi in termini di crediti comporta la compilazione del Dossier formativo sul portale CoGeAPS?

È prevista una riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista nella misura di 30 crediti formativi, di cui:

  • 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista ha costruito un Dossier individuale o è parte di un Dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio
  • gli ulteriori crediti di bonus vengono assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il Dossier, a condizione che il Dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei requisiti previsti

Il bonus previsto per la realizzazione del Dossier formativo, sia individuale sia di gruppo, è unico; non è duplicabile per ogni Dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario.

Nel caso di esonero o esenzione per l’intero triennio, il Dossier formativo viene considerato come non soddisfatto.

torna su

Normativa di riferimento

Contatti

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-04-03T11:20:36+01:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina