Funzione di governo della formazione e provider ECM
Introduzione
La normativa in materia di accreditamento istituzionale, a seguito dell’iter di verifica, riconosce l’idoneità a erogare prestazioni e servizi per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici.
La normativa nazionale estende l’accreditamento anche ai professionisti (decreto legislativo n. 517/1993) e istituisce il Programma ECM (Educazione continua in medicina) per mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e le performance dei professionisti della salute (decreto legislativo n. 229/1999).
In questo contesto, la Regione Emilia-Romagna ha recepito le indicazioni nazionali strutturando un sistema peculiare che prevede due livelli di accreditamento:
- Funzione di governo aziendale della formazione (delibera di Giunta regionale, DGR n. 1332/2012)
- Provider di formazione ECM (DGR n. 1333/2012).
Funzione di governo aziendale della formazione
L’accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione è obbligatorio per l’ottenimento e il mantenimento dell’accreditamento istituzionale. Al fine di erogare prestazioni e servizi per conto del SSN, è necessario dimostrare capacità di pianificare, controllare e valutare la formazione del proprio personale come funzione di livello trasversale aziendale.
Mentre la formazione ECM riguarda solo il personale sanitario, la funzione di governo della formazione riguarda tutto il personale operante nelle strutture, indipendentemente dai profili professionali e dalle qualifiche.
Al momento della presentazione della domanda di accreditamento (sia prima richiesta sia richiesta di rinnovo), le strutture sanitarie devono chiedere contestualmente anche l’accreditamento per la funzione di governo della formazione, tramite modulo unico:
Le strutture accreditate per la funzione di governo aziendale della formazione non possono erogare formazione ECM, ossia non possono rilasciare i crediti formativi.
Provider ECM
Le strutture sanitarie possono richiedere l’accreditamento per erogare formazione con crediti ECM per i professionisti interni, per quelli appartenenti ad altre strutture e per quelli che lavorano in regime di libera professione. L’accreditamento in qualità di provider abilita a realizzare attività formativa per l’ECM e ad assegnare direttamente i crediti ai partecipanti.
L’accreditamento per attività di provider è facoltativo e può essere richiesto in qualsiasi momento, sia in fase di primo accreditamento sia successivamente come variazione (ampliamento) di accreditamento già concesso.
A differenza del sistema ECM nazionale, l’accreditamento in qualità di provider regionale non prevede oneri a carico delle organizzazioni richiedenti.
Prerequisiti, vincoli e caratteristiche
Secondo il sistema regionale ECM, possono richiedere l’accreditamento come provider solo ed esclusivamente le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate dell’Emilia-Romagna.
Enti di formazione, università, società scientifiche, agenzie di comunicazione e formazione ecc. non possono essere provider regionali di formazione. Fa eccezione l’Agenzia regionale prevenzione ambiente energia (Arpae), alla quale l’Emilia-Romagna, in linea con le altre Regioni, riconosce il ruolo di provider ECM in virtù delle attività svolte a valenza sanitaria e solo per i collaboratori della stessa Agenzia.
Pertanto:
- Le strutture sanitarie pubbliche e private dell’Emilia-Romagna possono accreditarsi solo al sistema ECM regionale. Tuttavia, possono accreditare al sistema nazionale singoli eventi come indicato dalla normativa nazionale sul sito dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali).
- I provider ECM accreditati dalla Regione Emilia-Romagna possono accreditare solo eventi che si svolgono nel territorio regionale: residenziali, formazione sul campo e blended. Per quanto riguarda la formazione a distanza è possibile riconoscere i crediti ai soli professionisti che operano nel territorio regionale.
I provider regionali non possono accreditare corsi con sponsor che abbiano interessi commerciali diretti e indiretti nel campo della sanità.
Oltre agli adempimenti richiesti dai requisiti specifici (delibera di giunta regionale n. 1333/2012), i provider sono tenuti a rispettare quanto indicato nel Manuale regionale di accreditamento dei provider e degli eventi ECM.
Visite di verifica
La verifica dei requisiti di accreditamento per la funzione di governo della formazione e di provider ECM segue le procedure e le tempistiche previste per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.
Le verifiche sono effettuate da team di valutatori appositamente formati per valutare il sistema di gestione per la qualità e il processo della formazione. Le strutture devono dare evidenza di possedere in maniera organica e coerente:
- Requisiti generali di accreditamento in tema di competenze del personale (Criterio 4, DGR n. 1314/2024).
- Requisiti specifici della funzione di governo aziendale della formazione (DGR n. 1332/2011).
- Requisiti specifici relativi a formazione e clinical competence dei professionisti, previsti dalle discipline e attività richieste in accreditamento.
A questi, si aggiungono i requisiti specifici per la funzione di provider ECM (DGR n. 1333/2011), se richiesta dalla struttura.
La valutazione della qualità degli eventi formativi è in capo all’Osservatorio regionale per la formazione continua in sanità (OrFocs).
Normativa
- La normativa nazionale è disponibile sul sito dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).
Riferimenti regionali
- DGR n. 1677/2019 - Approvazione del "Manuale regionale per l'accreditamento dei provider e degli eventi ECM".
- DGR n. 1332/2011 - Accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua: approvazione dei requisiti. Integrazioni alla DGR n. 327/2004 e modifiche alla DGR n. 1648/2009.
- DGR n. 1333/2011 - Accreditamento della funzione di provider ECM: approvazione dei requisiti. Ulteriori modifiche alla DGR n. 1648/2009.